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SISTEMI EDUCATIVI EUROPEI

Il nuovo esame di Stato in Italia

Intervista a Caterina Petruzzi, coordinatrice degli ispettori, Dipartimento per l’Istruzione - Struttura Tecnica Esami di Stato, MPI

di Unità Italiana di Eurydice
19 Giugno 2007

Innanzitutto ci può spiegare come è strutturato il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e quali sono le differenze sostanziali con quello degli anni passati?

Dia IndireIl nuovo esame di stato, quello previsto dalla legge di riforma dell’11 gennaio 2007 non ha innovato i contenuti dell’esame che restano sostanzialmente gli stessi: due prove scritte ed un colloquio. Ha innovato invece la composizione delle commissioni giudicatrici che negli ultimi 5 anni erano costituite esclusivamente da docenti interni, insegnanti della classe e un solo presidente esterno che presiedeva tutte le commissioni d’esame presenti nell’istituto scolastico (in alcuni anche  20, 22 25). La nuova legge prevede che la commissione sia costituita da 3 docenti interni della classe e da 3 esterni che provengono da altre sedi, più il presidente esterno. Quest’ultimo non presiede più tutte le commissioni dell’istituto, ma soltanto due. Lo stesso dicasi per i 3 membri esterni che sono comuni a due commissioni che vengono abbinate. I 3 membri interni operano sulla classe nella quale hanno insegnato durante l’anno.
I membri esterni vengono nominati a maggio; il Ministro della pubblica istruzione in gennaio sceglie le materie da assegnare ai membri esterni ed indica anche la materia oggetto della seconda prova scritta, perché la prima prova scritta è sempre italiano, ed è comune a tutti gli indirizzi di studio. La seconda prova invece verte su una delle materie che caratterizzano lo specifico indirizzo di studio, per esempio latino nel classico, matematica nello scientifico, economia aziendale nell’istituto tecnico commerciale, topografia negli istituti per geometri ecc. La seconda prova varia quindi da indirizzo a indirizzo e non solo per gli indirizzi di ordinamento, che sono 90. Noi abbiamo una scuola secondaria superiore con ben 90 indirizzi di studio, in genere si pensa solo ai licei, classico scientifico, linguistico. Ma oltre a questi c’è l’istruzione tecnica che ha 39 indirizzi di studio, l’istruzione professionale che ne ha 22, l’istruzione artistica che, oltre al liceo artistico, comprende gli istituti d’arte con altri 33 indirizzi. A questi indirizzi di studio di ordinamento tradizionale della scuola italiana, si aggiungono altri 700 indirizzi di studio sperimentali, che comportano seconde prove diverse fra di loro e diverse anche dall’ordinamento.
Le proposte di prove, sia per la prima che per la seconda, vengono predisposte da ispettori tecnici del ministero e da esperti di grande fiducia, competenza e riserbo. Viene preparata una rosa di proposte presentata alla scelta del Ministro.
La prima è una prova molto articolata nel senso che offre allo studente la possibilità di scegliere fra 4 modalità di scrittura, articolate su 7 tracce:

  1. analisi del testo: viene proposto agli studenti un testo, in genere letterario, che può essere in prosa o poesia, di cui si chiede l’analisi secondo una serie di domande puntuali intese a verificare la comprensione della lettura. Come avviene nei sistemi europei, l’analisi del testo è la prova di lingua più accreditata
  2. saggio breve o l’articolo di giornale: due modalità di scrittura diverse a scelta dei candidati. Le tracce riguardano argomenti rientranti nell’ambito artistico letterario, nell’ambito socio-economico, nell’ambito storico-politico, nell’ambito tecnico-scientifico. Ogni traccia è seguita da una serie di documenti, che sono brani estratti da saggi, da opere accreditate che aiutano lo studente a confezionare il testo che ha deciso di scrivere
  3. tema tradizionale di argomento storico: si propone una traccia di argomento storico rientrante nel programma dell’ultimo anno
  4. tema di ordine generale: si propone un argomento attinto al dibattito socio-culturale in corso nel paese, argomenti di cultura varia

Anche le seconde prove sono valevoli per l’intero territorio nazionale. Sono prove che, oltre a salvaguardare l’unità nazionale della cultura, consentono poi la verifica delle competenze in uscita, che va organizzata e strutturata su prove fornite a tutti gli studenti.
La terza prova scritta è l’espressione dell’autonomia della scuola, nel senso che è compito di ogni commissione predisporla, sulla base di modalità di scrittura che vengono fissate con decreto del Ministro e che quindi valgono per tutti; tuttavia, gli argomenti sono diversi da commissione a commissione perché vengono scelte dalle singole commissioni.
La terza prova può consistere o in una trattazione sintetica di argomenti, o in risposte a quesiti a risposta chiusa o a risposta aperta, (in questo ultimo caso sono richieste risposte brevi; infatti viene fissato il numero delle righe o addirittura in molti casi anche il numero delle parole). Altra modalità per la terza prova è la soluzione di problemi o di casi particolari per gli istituti professionali. È inoltre anche possibile proporre un testo qualsiasi, non letterario, da analizzare ed argomentare oppure abbinare quesiti a risposta chiusa a quesiti a risposta aperta.
Le discipline sulle quali vertono gli argomenti della terza prova sono 5 e sono scelte dalla commissione fra tutte quelle che costituiscono il piano di studi della classe. Per ciascuna disciplina, viene proposta una traccia secondo le modalità sopra citate.
In fine, il colloquio è di natura pluri-disciplinare: verte su gli argomenti di studio dei candidati, i quali vengono invitati dalla commissione a dibattere e discutere questioni rientranti nei programmi di studio dell’ultimo anno. L’esame orale può cominciare anche con una ricerca, la cosiddetta tesina, fatta dallo studente che la propone come suo lavoro individuale e la discute. Da questa ricerca poi può prendere lo spunto il colloquio, perché si tratta di ricerche che possono riguardare una, due o più discipline sicché questa tesina comporta anche un allargamento del discorso alle altre materie.
Potenzialmente, tutte le materie dell’ultimo anno sono oggetto del colloquio. C’è però da tenere presente che la commissione è costituita da 6 membri più il presidente e, pertanto, se manca nella commissione il competente per una materia specifica, quella materia può non rientrare tra gli argomenti del colloquio. Tuttavia, spesso i nostri docenti non sono titolari di un solo insegnamento, ma competenti per più di una materia; ad esempio il docente di italiano è competente anche per il latino, il docente di latino è competente anche per il greco; il docente di storia è competente anche per la filosofia, quello di matematica è competente anche per la fisica, per cui viene coperta una gamma di discipline piuttosto ampia.

Come vengono valutate le singole prove d’esame e come si compone la votazione finale?

La valutazione dell’esame di Stato si fonda su tre pilastri fondamentali:

  •  il punteggio di credito scolastico, 
  •  il punteggio riportato dallo studente alle tre prove scritte 
  •  il punteggio del colloquio.

La somma di questi tre punteggi dà il voto finale del diploma.
Il credito scolastico: si riferisce alla carriera dello studente, cioè al percorso scolastico riferito agli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Alla fine del terzo anno, infatti, gli studenti che passano dalla terza alla quarta classe, a seconda della media dei voti che hanno riportato allo scrutinio finale, hanno un certo punteggio definito secondo una scala di valori prevista dal Regolamento sull’esame di Stato. Alla fine del quarto anno, gli studenti vengono promossi al quinto, e, in base alla media dei voti ottenuti, hanno un punteggio di credito scolastico. Infine, allo scrutinio dell’ultimo anno, prima degli esami, viene attribuito un altro punteggio, in corrispondenza della media. La somma di questi crediti scolastici guadagnati nei tre anni rappresenta il punteggio finale di credito scolastico. Allora qual è la novità di questo esame? La nuova legge ha modificato i punteggi precedenti apportando questa innovazione: si è voluto rafforzare la valutazione del percorso scolastico portando il punteggio massimo da 20 a 25, e riducendo da 35 a 30 i punti del colloquio. Questa modifica, però entrerà in vigore nell’ultimo anno tra due anni, nell’a.s. 2008-2009. Attualmente lo studente ha 20 punti di credito scolastico, 45 alle 3 prove scritte (15+15+15), 35 al colloquio, che complessivamente fanno 100 punti. La novità, però, è che, già a partire da questo anno, chi ha 100 può avere anche la lode; lo studente che ha sostenuto un esame eccellente avrà il 100 con la lode.
Come si è detto, il credito scolastico viene conteggiato sulla  base della media dei voti e secondo una banda di oscillazione che prevede una forbice di un punto, cioè vale a dire, chi presenta la media del 6 può ottenere dai 3 ai 4 punti. Quando scattano i 4 punti invece dei 3? Vi possono essere, ad esempio, due ragazzi che hanno entrambi la media del 6, ad uno vengono dati solo 3 punti e all’altro 4. Perché questa oscillazione? Perché si tiene conto dell’assiduità nella frequenza, dell’impegno messo nello studio, nelle attività parascolastiche, in altre attività che hanno arricchito la sua preparazione culturale.
C’è ancora un altro elemento che entra nel punteggio, il cosiddetto bonus: se uno studente ha totalizzato complessivamente 70 punti tra credito scolastico e prove d’esame, la commissione può dargli un bonus fino a un massimo di 5 punti, a seconda dell’impegno messo dallo studente nel recuperare debiti scolastici, o nel superare problemi, difficoltà familiari nel corso dell’anno, dimostrando una ripresa apprezzabile.
Per ottenere la lode però non si deve avere usufruito del bonus. I 100 punti devono essere punti acquisiti senza bonus.
Quindi, per concludere, il massimo del punteggio finale è 100, il minimo è 60. Il punteggio minimo per superare le prove scritte è 30 e il massimo è 45.

E per quanto riguarda i requisiti di ammissione? Cosa cambia rispetto all’esame degli anni passati?

La vecchia legge non prevedeva l’ammissione agli esami; tutti gli studenti classificati con voto andavano a sostenere gli esami, anche se queste valutazioni non erano tutte positive. La nuova legge, invece, prevede che, per essere ammessi agli esami, bisogna riportare una valutazione positiva in ciascuna disciplina, cioè bisogna avere la media del 6 e bisogna avere saldato i debiti contratti negli anni precedenti. Com’è noto, nella scuola italiana, a seguito dell’abolizione della sessione di settembre, venne istituita la cosiddetta “promozione con debito formativo”; si disse che bisognava fare corsi di recupero e attivarsi in modo da saldare questi debiti entro la fine dell’anno successivo. In realtà non è andata esattamente così. L’esame di stato ha, quindi, voluto mettere dei paletti molto fermi; per quest’anno e per il prossimo è possibile essere ammessi all’esame pur non avendo saldato tutti i debiti, ma alla maturità 2009 non potrà essere ammesso nessun studente che non avrà saldato tutti i debiti del terzo, del quarto e del quinto anno.
In esecuzione della legge del gennaio 2007, il Ministro ha emanato un decreto sulle modalità di recupero del debito formativo. Il decreto dice che: "i ragazzi che sono promossi con il debito tra il terzo e il quarto anno devono saldare i debiti del terzo e del quarto anno entro il quarto anno, e quelli che sono promossi dal quarto al quinto con qualche altro debito devono saldarlo completamente entro il 15 marzo dell’ultimo anno". È previsto che sia informata la famiglia se lo studente non ha saldato i debiti entro quella data e che pertanto corre il rischio di non essere ammesso all’esame.

Prima ha parlato della valutazione delle competenze in uscita, ci può spiegare questo aspetto?

La nuova legge prevede che l’Invalsi, a partire da quest’anno scolastico, utilizzi le prove svolte dai candidati all’esame di Stato per valutare le competenze in uscita: matematica, ad esempio, per i licei scientifici e italiano per tutti. Gli elaborati di matematica e italiano saranno quindi oggetto di valutazione da parte di esperti e di ricercatori dell’Invalsi e attraverso questa valutazione si potranno identificare le competenze matematiche e linguistiche degli studenti che escono dalla scuola secondaria superiore.

Questa commissione perciò non ha niente a che vedere con la commissione d’esame?

No. Deve essere esterna; è una valutazione esterna e non influisce minimamente sul voto finale di diploma dello studente. La valutazione delle competenze è compito affidato, come dicevo, all’Invalsi. È una valutazione che attraverso la verifica delle competenze in uscita verifica anche la tenuta del sistema scolastico.

Come si colloca il nuovo esame di stato rispetto ai percorsi successivi dell’istruzione superiore? Ha una funzione di orientamento? È comunque prevista una selezione per l’accesso ai corsi di studio post-secondari?

L’articolo 2 della nuova legge di riforma dell’esame di Stato costituisce una novità assoluta ed è in virtù di questo articolo che la scuola secondaria superiore si collega strettamente all’università, al mondo del lavoro e delle professioni. In che modo? Il suddetto articolo prevede la delega al Governo per la emanazione di decreti legislativi che riguardano questi ambiti: l’orientamento alle scelte universitarie, la partecipazione della scuola secondaria superiore alla preparazione delle prove di accesso all’università, la valorizzazione del percorso scolastico degli studenti, in particolare dell’ultimo triennio, e del punteggio degli esami di Stato ai fini dell’accesso all’università, al mondo del lavoro e delle professioni. Infine, c’è un ultimo decreto volto a valorizzare le eccellenze nella scuola, al termine dei percorsi scolastici, anche con incentivi di carattere economico.
Per quanto riguarda l’orientamento alle scelte universitarie, sono previste attività e iniziative istituzionalizzate che si tradurranno in corsi organizzati dalla scuola secondaria superiore con la partecipazione di docenti della classe e docenti universitari; al termine vi saranno prove di verifica e con attribuzione di crediti. Ad esempio, se nella scuola secondaria viene organizzato un corso di chimica di 30 ore, gestito dal docente della classe e dal docente universitario, naturalmente in orario extrascolastico, al termine di questo corso può essere prevista una verifica con l’attribuzione di un credito, che lo studente può fare valere se si iscrive alla facoltà di chimica.
È prevista, dunque, una grande collaborazione tra scuola secondaria superiore e università, conservatori, accademie. In passato si realizzava solo un orientamento da dépliant. Mentre fino ad ora le università non tenevano in alcun conto il punteggio dell’esame di Stato, ora una quota del punteggio delle prove di accesso alle università sarà destinata oltre che all’esame di Stato alla valorizzazione del percorso scolastico del ragazzo negli ultimi tre anni. Ad esempio, su un totale di 100 punti per le prove, 20 punti potrebbero essere destinati, nel rispetto dell’autonomia delle università, alla valorizzazione del percorso scolastico e dell’esame di Stato. I 20 punti potrebbero essere composti da 8 attribuiti all’esame di stato e 12 (4+4+4) ai risultati più alti degli ultimi tre anni di scuola. In tal modo non si valorizza solo il punteggio dell’esame, ma si valorizza tutto il percorso perché il punteggio alto dell’esame di Stato viene ad essere supportato da una valutazione positiva e regolare negli ultimi tre anni.
La precedente legge, inoltre, prevedeva che lo studente in presenza di meriti particolari (8 in tutte le materie allo scrutinio del 4° anno) potesse abbreviare il percorso saltando un anno. In passato quindi vi sono stati tanti “saltatori”: studenti che improvvisamente erano diventati bravi, pur avendo avuto un percorso scolastico discutibile. Ora la nuova legge prevede l’abbreviazione per merito per uno studente del quarto che deve riportare 8 in ciascuna disciplina, ma che nei due anni precedenti deve essere stato promosso con 7 in ogni materia e non deve avere mai ripetuto un anno. Il fenomeno di questi “saltatori” si è talmente ridotto che questo anno sono solo 140 rispetto ai 3.800 dello scorso anno.

Erano saltatori che provenivano soprattutto dalla scuola privata?

Erano saltatori… “particolari”!

In alcuni paesi europei l’esame di fine studi secondari superiori è sostituito, o si è pensato di sostituirlo, da una valutazione continua delle conoscenze e delle competenze degli alunni attraverso il ricorso ad una sorta di portfolio scolastico; ci chiediamo se questa potrebbe essere una soluzione applicabile anche alla realtà italiana?

Credo che non sia applicabile perché l’esame di Stato in Italia è previsto dalla Costituzione a completamento del corso di studi secondari superiori. Non si può accedere all’università se non si è in possesso di un diploma di esame di stato.
Inoltre, il diploma non serve solo per accedere all’istruzione universitaria, ma vale anche per l’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni. Ai fini della partecipazione a pubblici concorsi viene infatti richiesto un diploma conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.

 

 
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