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bilancia
03/26/2015

“Fuori dagli edifici scolastici la responsabilità non è dell’insegnante”


I docenti sono responsabili solo all’interno degli edifici.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 3081/2015, in riferimento a un fatto avvenuto nel 1999. All’uscita di scuola un alunno spinse la compagna seduta sul parapetto della scalinata. La studentessa cadendo si procurò gravi lesioni e l’insegnante fu accusata di omessa sorveglianza. Chiamata a rispondere del danno alla ragazza, la docente si dichiarò innocente trovando il favore dei giudici che, in primo grado, rigettarono la domanda di risarcimento; con la sentenza della Corte d’Appello di Trento del 29/9/2012 si è poi stabilito che il risarcimento dei danni è legato alla responsabilità dell’insegnante, circoscritta a limiti spaziali e temporali, il che è stato ribadito nella sentenza 3081/2015. Gli obblighi di sorveglianza degli insegnanti, e della stessa scuola, sussistono soltanto quando l’alunno si trova all’interno della struttura scolastica. Questo è quanto sancisce la sentenza. Quello che accade prima e dopo non può essere responsabilità della scuola in quanto “il personale non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni”.

Una sentenza che getta una luce sul senso di responsabilità da coltivare sin dalle prime fasi dell’educazione dei ragazzi. La scuola, infatti, nonostante non debba rispondere direttamente, ha il compito insieme alle famiglie di trasmettere agli studenti il senso di responsabilità e la consapevolezza, necessari per ridurre, se non addirittura evitare, situazioni di pericolo.