Normativa
- Obbligo di istruzione
- Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- Organizzazione scolastica e autonomia
- Competenze e certificazioni
- Alternanza scuola-lavoro
- Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139
- Decreto Ministeriale 29 novembre 2007
- Linee Guida
- Decreto Ministeriale 31 luglio 2007
- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64
- Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e province autonome 29.04.10
Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139
Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la Provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 623.
Testo completo:
DM 22 agosto2007_139_doc_tecnico.pdf 237.72 KB
