Il Nuovo Obbligo Istruzione

 

Normativa


Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, art. 28

Articolo 28 
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'acordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'ccordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell’ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

Testo completo del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005