Normativa
- Obbligo di istruzione
- Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- Organizzazione scolastica e autonomia
- Competenze e certificazioni
- Alternanza scuola-lavoro
- DPR 8 Marzo 1999 n. 275, art. 4 comma 2
- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005
- Decreto Ministeriale 13 giugno 2006 n. 47
DPR 8 Marzo 1999 n. 275, art. 4 comma 2
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
Il testo completo del DPR 8 marzo 1999 n. 275
