Sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2006 è stato pubblicato il decreto di attuazione della direttiva 2004/48/CE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Detto decreto va a modificare ed integrare la disciplina previgente in materia di diritto d’autore ( legge 22 aprile 1941, n. 633, successive modifiche ed integrazioni) e di proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ).
Il legislatore, con 21 articoli all'insegna della lotta alla contraffazione ed alla pirateria, che entreranno in vigore il 22 p.v., ha inteso conferire piu' intensi poteri ai magistrati ed alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno.
In particolare sono da porre in evidenza le innovazioni in punto di inibitoria (art. 2); di distruzione e rimozione degli esemplari contraffatti; e di esperimento di mezzi istruttori ed adozione di misure cautelari nell'ambito delle azioni esercitabili da chi ritenga sussistere la violazione di un diritto di utilizzazione economica spettantegli.
Per quanto concerne la procedura, se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro il quale le parti debbono iniziare il giudizio di merito, quest' ultimo deve essere iniziato nel termine di 20 giorni lavorativi po 31 di calendario (art. 8 - 162 bis L. 633/41).
In tema di proprietà industriale l' art. 15 introduce nel D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 il diirtto di informazione, col nuovo art. 121 bis.
In punto di risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione, il novellato art. 125 dispone che il risarcimento dovuto al danneggiato debba essere liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni potrà quantificarne la liquidazione in una somma globale da stabilirsi in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito l' Art. 85-bis. che prevede il divieto di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
Di detto avviso il concessionario o il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
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