Approfondimento

La responsabilità del lavoratore nel sistema di gestione della sicurezza

Un ambiente di lavoro sicuro si ottiene grazie al contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità e competenze. E’ questa la grande novità introdotta dall’art. 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), che obbligando ogni lavoratore a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 20 D. Lgs. 81/2008), opera un cambiamento culturale nel modo di gestire la sicurezza. Quest’ultima, infatti, non può essere più solo “calata dall’alto” dal dirigente/responsabile, ma deve essere un percorso condiviso tra datore di lavoro e dipendente, su cui [ora] ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 D. Lgs. 81/2008).

L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha comportato anche un’evoluzione del concetto di responsabilità. Si è passati da un modello basato sul fatto che il datore di lavoro o dirigente fosse l’unico soggetto titolare di determinati obblighi (Legge 12 febbraio 1955, n. 51), a un concetto di “sicurezza partecipata”, per cui il lavoratore viene messo in condizione di conoscere e affrontare i rischi legati al proprio lavoro grazie ad un’adeguata formazione (D. Lgs. 626/2014). Il lavoratore, in questo modo, è considerato responsabile e parte attiva nel processo di realizzazione degli obiettivi di prevenzione.

Successivamente, di nuovo con il D. Lgs. 81/2008, che stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20), si è compiuto un ulteriore passo in avanti. La normativa vigente ha, infatti, introdotto una serie di obblighi (la partecipazione ai programmi di formazione organizzati; sottoporsi a controlli sanitari) creando così un sistema di prevenzione soggettivo basato sulla partecipazione di tutti i singoli lavoratori.

L’innovazione del Testo Unico consiste, inoltre, nell’aver inserito delle imposizioni per i lavoratori autonomi e per i componenti di un’impresa familiare: all’art. 21, infatti, vengono elencati gli obblighi in capo a queste categorie di lavoratori.

In questo sistema il lavoratore diventa non solo beneficiario ma anche destinatario delle norme: non deve solo rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma assume anche un ruolo di promotore della cultura della sicurezza osservando e facendo osservare scrupolosamente le norme in materia. Viene responsabilizzato il soggetto che è direttamente inserito nell’organizzazione aziendale, che “proprio per il suo ruolo, per la sua collocazione operativa e per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi” (M. Martinelli, L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro – I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 37/2014 – http://olympus.uniurb.it).

Per assicurare una maggiore tutela della sicurezza, il legislatore ha voluto costruire un nuovo sistema di gestione condiviso e compartecipato, in cui tutti i soggetti coinvolti diano il proprio contributo. Il datore di lavoro si impegna a realizzare un ambiente di lavoro sicuro dove formare e informare i propri dipendenti, che a loro volta diventano dei collaboratori di sicurezza.

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