Un ambiente di lavoro sicuro si ottiene grazie al contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità e competenze. E’ questa la grande novità introdotta dall’art. 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), che obbligando ogni lavoratore a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 20 D. Lgs. 81/2008), opera un cambiamento culturale nel modo di gestire la sicurezza. Quest’ultima, infatti, non può essere più solo “calata dall’alto” dal dirigente/responsabile, ma deve essere un percorso condiviso tra datore di lavoro e dipendente, su cui [ora] ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 D. Lgs. 81/2008).
L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha comportato anche un’evoluzione del concetto di responsabilità. Si è passati da un modello basato sul fatto che il datore di lavoro o dirigente fosse l’unico soggetto titolare di determinati obblighi (Legge 12 febbraio 1955, n. 51), a un concetto di “sicurezza partecipata”, per cui il lavoratore viene messo in condizione di conoscere e affrontare i rischi legati al proprio lavoro grazie ad un’adeguata formazione (D. Lgs. 626/2014). Il lavoratore, in questo modo, è considerato responsabile e parte attiva nel processo di realizzazione degli obiettivi di prevenzione.
Successivamente, di nuovo con il D. Lgs. 81/2008, che stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20), si è compiuto un ulteriore passo in avanti. La normativa vigente ha, infatti, introdotto una serie di obblighi (la partecipazione ai programmi di formazione organizzati; sottoporsi a controlli sanitari) creando così un sistema di prevenzione soggettivo basato sulla partecipazione di tutti i singoli lavoratori.
L’innovazione del Testo Unico consiste, inoltre, nell’aver inserito delle imposizioni per i lavoratori autonomi e per i componenti di un’impresa familiare: all’art. 21, infatti, vengono elencati gli obblighi in capo a queste categorie di lavoratori.
In questo sistema il lavoratore diventa non solo beneficiario ma anche destinatario delle norme: non deve solo rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma assume anche un ruolo di promotore della cultura della sicurezza osservando e facendo osservare scrupolosamente le norme in materia. Viene responsabilizzato il soggetto che è direttamente inserito nell’organizzazione aziendale, che “proprio per il suo ruolo, per la sua collocazione operativa e per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi” (M. Martinelli, L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro – I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 37/2014 – http://olympus.uniurb.it).
Per assicurare una maggiore tutela della sicurezza, il legislatore ha voluto costruire un nuovo sistema di gestione condiviso e compartecipato, in cui tutti i soggetti coinvolti diano il proprio contributo. Il datore di lavoro si impegna a realizzare un ambiente di lavoro sicuro dove formare e informare i propri dipendenti, che a loro volta diventano dei collaboratori di sicurezza.