L’esperto risponde – Frequently Asked Questions

FAQ

Bando Memory Safe
Curata dalla redeazione di Memory Safe

FAQ 26 – RENDICONTAZIONE – Siamo un’impresa (s.r.l.) che partecipa ad un progetto, quali sono i limiti dei costi ed i documenti da allegare in fase di rendicontazione finale?
Le spese rendicontabili devono ovviamente essere inerenti ed attinenti il progetto, i pagamenti devono transitare sul c/c dedicato al progetto (il cui costo è rendicontabile) e – come indicato nell’art. 2 del bando – la quota massima di finanziamento attribuibile a soggetti privati partecipanti alla rete/partnership/ATS non può superare il 30% del finanziamento totale. Per quello che riguarda i limiti dei costi e la relativa documentazione da allegare si rinvia a quanto riportato sul bando e per quanto non espressamente previsto da esso si rimanda alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del MLPS.

FAQ 25 – RENDICONTAZIONE – Come bisogna rendicontare i costi orari per la retribuzione di personale interno ed esterno all’Amministrazione scolastica?
Per il personale interno all’Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola vigente- Tabelle 5 e 6).
Per il compenso del personale esterno all’Amministrazione scolastica si rinvia a quanto previsto dal D.I. 44/2001 art. 33 e art. 40, il costo orario unitario ammissibile è quello individuato dai massimali indicati nel bando e che comunque non può superare i limiti previsti per le tre fasce di livello della Circolare Ministero del Lavoro n.2/2009.
Per la scelta del contraente nei contratti di prestazione d’opera (ex art. 40, comma 2 D.I. 44/2001) – nel caso in cui sia stato impiegato personale esterno all’Amministrazione scolastica – si deve far riferimento ai criteri già precedentemente inseriti nel Regolamento di Istituto.
La documentazione da produrre per l’ammissibilità dei costi di retribuzione del personale interno ed esterno è quella indicata dalla Circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 rispettivamente alla lettera B.1 e B.2.

FAQ 24 – Qualora un progetto preveda l’alternanza di diverse figure professionali che entreranno in campo per la formazione, le figure professionali esterne al consorzio, che non sono cioè dipendenti nei diversi istituti di cui esso si compone ma che hanno soltanto contratti di collaborazione occasionale in essi, possono essere inclusi direttamente nella formazione, ovviamente con appositi contratti, o si dovrà provvedere ad emanare un bando pubblico per l’assunzione di tutte le figure esterne di cui necessita? Per i dipendenti interni tipo, docenti, tutor, personale ATA (per le scuole), ingegneri esperti nel settore sicurezza, il discorso cambia ?
Nel caso dei consorzi è necessario che il rapporto giuridico intercorra tra il consorzio stesso e il collaboratore. Il consorzio, nell’assegnare incarichi, si dovrebbe comportare come un qualsiasi altro soggetto privato.

FAQ 23 – In riferimento alla rendicontazione amministrativo-contabile, in un’ATS composta da tre Istituti scolastici e un’associazione, successivamente alla ricezione della Convenzione firmata da Indire, la Scuola Capofila può essere la sottoscrittrice di tutti i contratti e gli ordini di servizio ed effettuare i bonifici per conto degli altri partner nel rispetto delle percentuali di budget? Oppure deve trasferire l’acconto in quota parte a ciascun partner di progetto, il quale a sua volta dovrà predisporre gli ordini di servizio e i contratti ed effettuare i pagamenti?
La Scuola Capofila in qualità di Referente Unico del Progetto assumerà la funzione di responsabile della gestione finanziaria dell’importo assegnato, ferma restando la responsabilità individuale e solidale in capo a ciascuno dei singoli componenti dell’ATS.
Dovrà, quindi, trasferire i fondi in quota parte ai componenti dell’ATS, garantirne la corretta gestione e controllare l’esattezza della documentazione amministrativo-contabile predisposta da ogni singolo componente dell’ATS.
Tutti i componenti saranno tenuti a predisporre i documenti amministrativi e i relativi giustificativi di spesa relativamente alle attività ed alle connesse quote finanziarie previste nel progetto e riportate nell’ATS.
Dovranno, altresì, conservare presso le loro sedi legali la documentazione contabile e amministrativa in originale relativa all’attuazione del progetto per un periodo di dieci anni dalla data effettiva del pagamento del saldo finale o della richiesta di rimborso (Art. 9 del Bando).

FAQ 22 – In riferimento alla formalizzazione delle figure presenti in un Progetto, per esse è necessaria una lettera d’incarico o basta il verbale dei partner dell’ATS che conferiscono l’incarico con la relativa accettazione?: Inoltre come avverrà la rendicontazione del personale interno? L’importo verrà addebitato in busta paga?
Ogni partner sarà tenuto a predisporre i seguenti documenti amministrativi:

– Ordini di servizio per il personale interno;
– Contratti o mandati per il personale esterno.

Nella fattispecie relativa alla rendicontazione del personale interno, le ore straordinarie dovranno essere evidenziate all’interno della busta paga e liquidate tramite assegno o bonifico.

FAQ 21 – Ho inviato la mia candidatura ma ho sbagliato ad inserire l’allegato. Cosa devo fare?
I progetti inviati sono stati, per procedura stabilita, validati dell’esecutore materiale dell’invio che con quell’atto ha terminato la procedura. In via eccezionale è possibile procedere alla candidatura allegando tutti i documenti in un’unica e-mail accompagnata da una dichiarazione. Si precisa però che sarà la Commissione di Valutazione a deliberare se la domanda potrà essere sottoposta a procedura di valutazione, ancorché pervenuta in forma anomala.

FAQ 20 – Fino a che ora è possibile presentare il progetto?
Fino alle 23.59 dell’8 giugno 2015

FAQ 19 – Nell’allegato V ”Budget di Progetto” si chiede il COSTO UNITARIO e il COSTO ORARIO, ma non c’è uno spazio dove indicare il numero di ore. Il TOTALE di B1, B2, B3, B4 è quindi la somma dei costi unitari?
Come riportato nell’avviso all’utenza pubblicato in data 28/05/2015, l’allegato V “Budget di progetto” è stato aggiornato in quanto la visualizzazione delle ultime due colonne era compressa e presentava una percentuale errata dei costi indiretti (che devono essere del 10%). La preghiamo pertanto di scaricare l’allegato V corretto che trova sul sito, dove periodicamente vengono pubblicati avvisi e chiarimenti.

FAQ 18 – Nell’allegato V del Bando, in particolare nella macro voce B.4 DIREZIONE E CONTROLLO, cosa si intende per monitoraggio fisico-finanziario?
Si tratta delle attività di monitoraggio della spesa, di rendicontazione, di predisposizione della documentazione amministrativa e contabile.

FAQ 17 – Quali sono i soggetti che devono aprire apposito Conto Corrente dedicato?
Tutti i soggetti partecipanti alla partnership sono tenuti a gestire i flussi finanziari relativi al progetto su un apposito Conto Corrente dedicato, a esclusione, delle istituzioni dotate di personalità giuridica di diritto pubblico che sono assoggettabili alla normativa vigente in tema di tesoreria unica ai sensi del d.l 95/2012 convertito nella legge 135/2012 ssmm.

FAQ 16 – Ho problemi di tipo informatico e non riesco ad effettuare il login. Come posso fare per risolvere questo problema?
Per accedere al formulario è necessario inserire nome utente e password cliccando sul seguente link http://www.indire.it/bandi/memorysafe/index.php?action=login. Se smarrita la password potrà esserne fatta richiesta cliccando sulla scritta “recupera password” e, a quel punto, sarà necessario inserire il codice meccanografico. Se dovessero persistere problemi di natura informatica, sarà necessario compilare su carta intestata l’apposito Modulo-richiesta-codici e spedirlo al seguente numero di fax 055 2380 393. In alternativa è possibile contattare l’ufficio sistemi informativi inviando una mail a helpcodiciscuole@indire.it.


INTEGRAZIONE:

Per velocizzare la procedura si consiglia di inviare direttamente una mail a helpcodiciscuole@indire.it caricando in allegato l’apposito file disponibile cliccando su Modulo-richiesta-codici.

FAQ 15 – Possono i Centri di Formazione Professionale (CFP) essere la scuola Capofila di un progetto?
I Centri di Formazione Professionale (CFP) non rientrano tra “gli istituti scolastici pubblici e legalmente riconosciuti di ordine e grado”, quindi non possono rivestire il ruolo di scuola Capofila (che spetta esclusivamente a una delle scuole della Rete/A.T.S./Consorzio), ma possono partecipare come partner interistituzionale.

FAQ 14 – Può cambiare la scuola capofila della rete che partecipa al bando in fase di realizzazione del progetto?
La modifica della composizione del Soggetto Proponente in fase di realizzazione del progetto determina la revoca del finanziamento, come prevede l’articolo 10 punto 2 del bando.

FAQ 13 – La scuola può affidare alcune delle attività di formazione, tutoraggio, (ecc.) inserite nel progetto per le quali non ha competenze interne, anche ad organizzazioni oltre che a singoli?
Nulla vieta di coinvolgere indifferentemente singoli e organizzazioni, tuttavia vista la filosofia del progetto che prevede la diffusione attraverso un radicamento nel territorio sarebbe opportuno prevedere che il coinvolgimento occasionale si trasformi piuttosto in un partenariato in grado di porre a sistema i risultati del progetto proposto.

FAQ 12 – Qual è la differenza tra “Soggetto Proponente” e “Soggetto Promotore”?
Il Soggetto Proponente è la partnership composta da almeno 3 scuole con codice meccanografico differente e almeno uno dei soggetti elencati nel bando all’articolo 2 capoverso 6, che partecipa presentando un progetto (sarà la scuola capofila l’unico referente). Il Soggetto Promotore è la partnership i cui progetti sono risultati ammissibili dalla Commissione.

FAQ 11 – Una stessa rete può presentare due diversi progetti, uno afferente all’area A e uno all’area B?
Sì, ogni rete può presentare un progetto per l’area di intervento A e un progetto per l’area di intervento B, così come precisato nell’art 6 del bando.

FAQ 10 – All’articolo 11 del Bando cosa si intende per procedure di evidenza pubblica nel ricorso a consulenti esterni?
Per “procedure di evidenza pubblica” si intendono le procedure necessarie per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, come previsto dall’ art. 54 del d.lgs. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Nella fattispecie è richiesta a cura degli istituti una procedura di selezione di evidenza pubblica da documentare.

FAQ 9 – Un complesso di 3 o più Istituti scolastici, facenti capo ad un’unica amministrazione, può presentare un progetto strutturando un A.T.S. tra loro?
Se le tre o più scuole hanno codici meccanografici diversi uno dall’altro, sono considerate scuole distinte e possono strutturare insieme ad un soggetto partner (come previsto all’Articolo 2 del Bando) un ATS, un Consorzio o una rete.

FAQ 8 – Come esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro, posso partecipare da esperto/docente in più progetti presentati da più reti di istituti scolastici?
In qualità di fornitore e non facendo parte della compagine costituita dagli istituti scolastici e dai soggetti pubblici e privati potrà partecipare a più progetti.

FAQ 7 – Può una scuola privata presentare una domanda di finanziamento al Bando?
Le scuole private, che sono legalmente riconosciute ai sensi della legge n.162/2000, possono partecipare al bando nelle modalità previste dallo stesso.

FAQ 6 – Nel bando si fa riferimento alla quota del 30% di cofinanziamento da parte di partnership come quota massima attribuibile agli stessi. Ciò è da intendersi come quota necessariamente prevista nel budget del progetto in caso di partecipazione di privati?
Non necessariamente, visto che il 30% rappresenta la quota massima di finanziamento attribuibile a tutti i soggetti partecipanti alla rete o partnership, elencati al sesto capoverso dell’Articolo 2 del Bando.

FAQ 5 – Quali sono i soggetti che possono accedere alla quota massima del 30% del finanziamento totale assegnato a ciascun progetto?
Tutti i soggetti elencati al sesto capoverso dell’Articolo 2 del Bando.

FAQ 4 – Quali sono i termini per la presentazione del progetto?
La presentazione potrà avvenire a partire dal 24 aprile ed entro l’8 giugno 2015, attraverso la compilazione dell’apposito modulo on line e degli allegati disponibili all’indirizzo www.indire.it.

FAQ 3 – Cosa si intende per istituto Capofila?
L’istituto Capofila è la scuola a cui viene conferito mandato collettivo e irrevocabile di referente unico di progetto.

FAQ 2 – Come deve essere organizzata la rete o partnership?
La rete o partnership può essere organizzata su base regionale o interregionale e sarà costituita in forma aggregata ai sensi dell’art.7 DPR279/99 (Consorzi, A.T.S.).

FAQ 1 – Rappresento una scuola. Posso concorrere da sola?
No. I progetti devono essere presentati obbligatoriamente e a pena d’inammissibilità, da una rete di istituti scolastici o da una partnership, contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione delle attività, costituita da almeno tre istituti scolastici pubblici o legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado e da almeno uno dei seguenti soggetti: Società, Enti pubblici e privati, Agenzie formative accreditate dal MIUR o dalle Regioni oppure in possesso della certificazione ISO EN 9001/2008 settore EA 37, Università, centri di ricerca universitari, organizzazioni datoriali e/o sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, organismi paritetici, Associazioni e Fondazioni che abbiano comprovata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Didattica e Sicurezza.
Curata dall’esperta Francesca Maiorana

L’aver seguito uno o più moduli dell’RSPP durante il ciclo scolastico dà diritto agli studenti di vedersi riconosciuti i crediti formativi per la conclusione del percorso formativo specifico?
Gli studenti, che avranno seguito uno o più moduli previsti per l’attestazione di ASPP e RSPP, potranno vedersi riconosciuti i crediti formativi, debitamente documentati e valutati secondo quanto previsto nel D. M. del 24 febbraio 2000 n. 49, dando loro diritto al completamento del percorso di formazione.

I crediti formativi possono essere conseguiti in tutte le scuole di ogni ordine e grado?
No, i crediti scolastici e formativi sono punteggi che si ottengono unicamente durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovranno essere sommati al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità.

Quali attività consentono agli studenti di ottenere crediti formativi?
I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad attività extrascolastiche, debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza, attraverso una sintetica descrizione dell’esperienza stessa (D. M. del 24 febbraio 2000 n. 49).
Il Ministero della Pubblica Istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 art. 12 comma 2), ma è il Collegio Docenti a stabilire preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, individuando la coerenza con i contenuti tematici del corso per cui si sosterrà l’esame di Stato; i consigli di classe procederanno alla valutazione dei crediti formativi sulla base di quanto disposto in sede collegiale al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati (D.M. n. 49 del 24.2.2000 art. 2 comma 2).


Formazione e sicurezza.
Curata dall’esperto Sergio Perticaroli

Gli istituti tecnici possono dare la qualifica di ASPP e RSPP ai propri allievi?
Certamente, nelle attività formative del triennio possono proporre i moduli previsti dalla normativa (giuridico, tecnico e relazionale) purché rispettino le regole disciplinate negli accordi Stato – Regioni, nelle ore e nei contenuti previsti per l’area d’intervento.

La procedura di valutazione dei rischi può essere utilizzata in termini didattici?
L’individuazione dei rischi presenti nella scuola e la loro messa sotto controllo è sicuramente utilizzabile come coinvolgimento diretto e pratico degli alunni per la conoscenza dei rischi.

Quali potrebbero essere le caratteristiche della formazione?
La formazione deve essere adeguata alle indicazioni dell’intesa Stato – Regioni.
La formazione deve essere valutata in termini di apprendimento

Quali sono gli allievi che hanno bisogno di una formazione specifica alla salute e sicurezza obbligatoria?
Tutti gli studenti che frequentano i laboratori ove sono presenti dei rischi indicati nel Documento della Valutazione dei Rischi.


La scuola: normativa e procedure
Curata dall’esperto Giuseppe Renato Croce

Sono una Vicaria di Istituto Professionale. Di solito sorgono discussioni in riferimento al coordinamento della vigilanza sugli allievi in laboratorio, soprattutto in materia di sicurezza, quando siano presenti contemporaneamente più figure (Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, Docenti tecnico-pratici e Docenti di area scientifica, Assistenti tecnici). Vi sono regole specifiche da osservare?
In laboratorio tutte le figure sensibili quali indicate nella domanda sono considerati “Preposti” e hanno tutti la stessa responsabilità in materia di vigilanza in riferimento alla particolare circostanza che non si è in una aula didattica ma in un luogo ove gli allievi vengono considerati studenti lavoratori. Pertanto si pone il problema del coordinamento laddove siano presenti contemporaneamente il Docente teorico e l’Assistente tecnico. È sempre il Docente teorico che ha il coordinamento sia dal punto di vista didattico (organizzazione degli esperimenti) sia della vigilanza. Qualora, ad esempio, l’assistente tecnico non sia d’accordo per motivi di sicurezza sull’espletamento di qualche esperimento non può abbandonare il laboratorio ma deve esprimere sul registro di classe o su documento a parte il suo dissenso in modo da non risponderne in caso di eventuale infortunio. Qualora il Docente teorico o l’assistente tecnico si trovino da soli in laboratorio è evidente che non si può privilegiare il momento didattico e quindi dar luogo agli usuali esperimenti ma si deve tener conto soltanto e unicamente della sicurezza degli allievi e limitare quindi al massimo l’attività didattica in favore di una situazione di estrema sicurezza per tutti.

Sono un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione di un Istituto Comprensivo. Sono venuto a conoscenza che tra alcuni giorni Ispettori della ASL verranno a scuola per una ispezione. Quale documentazione debbo tenere a disposizione?
Senza perdere tempo in inutili disquisizioni ritengo utile riportare l’elenco della documentazione di competenza dell’Ente proprietario dell’Edificio e quella di pertinenza del Dirigente Scolastico.

ELENCO della documentazione che il Dirigente Scolastico deve tenere a disposizione ai sensi del DLgs. 81/08 s.m.i. per gli edifici della Sede Centrale e le eventuali Succursali/Plessi

Documentazione di pertinenza dell’ente proprietario dell’edificio che ne deve rilasciare copia al Dirigente Scolastico
CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA, corredato da: progetto delle strutture, certificati di accettabilità dei materiali, prove di carico. Viene rilasciato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente proprietario;
a. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) dell’Istituto, corredato da: relazione, caratteristiche tecnologiche e grafici, esame progetto, elaborati grafici approvati, domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato, ricevuta pagamento c/c per il sopralluogo dei VV.F.;
b. ALTRI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI: per tutte le attività soggette al controllo dei VV.F., quali la centrale termica; il teatro; eventualmente l’archivio.

Tutti i C.P.I. vengono rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F.

a. CERTIFICATO DI AGIBILITÁ IGIENICO-SANITARIA dei locali: certificazioni e nulla osta dell’autorità sanitaria locale;
b. AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ESERCIZIO MENSA: certificazioni e nulla osta dell’autorità sanitaria locale (ASL).

Entrambi i N.O. vengono rilasciati dall’Ufficio di Igiene pubblica della A.S.L.;

CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO, ovvero dichiarazione di conformità alla L. 46/90 per tutti i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico svolti direttamente o attraverso appalti del Comune: viene rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori;
COLLAUDO IMPIANTO DI MESSA A TERRA: viene rilasciato dalla A.S.L; corredato dalle denunce d’installazione (MOD. B) e delle verifiche dell’impianto di messa a terra (MOD. B/V);
COLLAUDO DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: viene rilasciato dalla A.S.L e, qualora previsto, ogni due anni ne va fatta la verifica; deve essere corredato dalle denunce di installazione (MOD. A) e delle verifiche dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (MOD. A/V);
COLLAUDO IMPIANTO TERMICO per l’istituto e per eventuale abitazione di servizio del custode, corredata da: relazione; caratteristiche tecnologiche e grafici dell’impianto; accertamento risparmio energetico L. 10/91 e L. 373/76; dichiarazione di conformità L.46/90; certificato della prova idraulica della caldaia; denuncia, relazione e disegno schematico approvato dall’ISPESL; libretto di riscaldamento rilasciato dall’ISPESL.
Viene rilasciato dalla A.S.L che, per impianti con potenzialità > 100.000 Kcal/h, ne verifica la validità ogni 5 anni;

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERMICA A GAS DI RETE: relazione, caratteristiche tecnologiche e grafici impianto, dichiarazione alla L.46/90; viene rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori. Questa, all’inizio di ogni anno scolastico, deve anche rilasciare una attestazione sull’efficienza dell’impianto;
PIANTE E SEZIONI DELL’EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA: vengono rilasciate dall’Ente proprietario (Comune);
CONCESSIONE EDILIZIA (propedeutica al certificato di idoneità statica) corredata da: progetto architettonico, relazione ed elaborati grafici, eventuali varianti successive alla prima costruzione: viene rilasciato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente proprietario (Comune);
ACCATASTAMENTO: tipo mappale del Catasto terreni, modelli e nuove planimetrie del Nuovo Catasto Edilizio Urbano: viene rilasciato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente proprietario (Comune);
CERIFICATO DI IMBOCCO IN FOGNA: progetto di allaccio in fogna, licenza: viene rilasciato dalla A.S.L;
CERTIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO: relazione, caratteristiche tecnologiche e grafici impianto, dichiarazione di conformità L.46/90: viene rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori;
CERTIFICAZIONE IMPIANTO ASCENSORE E/O MONTACARICHI, qualora presenti: relazione, progetto approvato dall’ISPESL (ex USL RM1, ex EMPI), copia c/c pagamento tasse ascensori, licenza esercizio provvisorio o definitivo: viene rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori;
CERTIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, qualora presente; viene rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori;
RELAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA, consistente in una dichiarazione di conformità degli impianti esistenti nell’edificio scolastico: viene rilasciata dall’Ente proprietario (Comune).
DOCUMENTAZIONE DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
INDIVIDUAZIONE E NOMINA PREPOSTI
NOMINA DELL’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (D.V.R.)
PIANO DI EVACUAZIONE (P.E.)
REGISTRO RELATIVO AGLI INFORTUNI SUL LAVORO
REGISTRO PER I RIFIUTI E LE DENUNCE ANNUALI DI SMALTIMENTO
OMOLOGAZIONE PER CENTRALI TERMICHE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI (L. 46/90)
LIBRETTO DI COLLAUDO E VERIFICA DEGLI ASCENSORI
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI
CIRCOLARE “RITIRO DELLE CERTIFICAZIONI FORMAZIONE 81/08”
FORMAZIONE DELLE FIGURE SENSIBILI (ANTINCENDIO, PRONTO SOCCORSO, RSL, …)
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
CONTROLLO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
CONTRATTO PER LA VERIFICA PERIODICA DEI MEZZI DI ESTINZIONE
CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
LIBRETTO DI COLLAUDO DEGLI APPARECCHI SOTTO PRESSIONE (ad es. dell’autoclave)
REGISTRO DI CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO
Sono Dirigente Scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore e tra gli indirizzi c’è chimico. Sono obbligato a nominare il medico competente?
La risposta implica alcune considerazioni preliminari.

La nomina del Medico competente significa attivare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori che è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, e quindi deve immediatamente precisarsi che il Datore di lavoro non può arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa. Il sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria senza che ce ne sia necessità, deve ritenersi violativo dell’art. 5 della Legge 300/70 in riferimento all’art. 32 della Costituzione Italiana (nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge).

Tanto precisato, il T.U. sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 s.m.i. all’art. 41, comma 1 detta le indicazioni relativamente all’obbligatorietà o meno della attivazione della sorveglianza sanitaria e in riferimento a quali rischi.

I casi in cui sussiste la obbligatorietà sono:

attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore)
movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
agenti biologici.
A questi casi si aggiungono

il lavoro notturno
le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 “Modifica al decreto 6 ottobre 2009”)
esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)
Ritornando al quesito proposto: nella scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina del medico competente è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi cristallizzato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel caso di specie il Documento di Valutazione dei Rischi (diciamo generale e complessivo), di cui senz’altro è munito il Dirigente Scolastico interrogante, avrà in allegato lo specifico Documento di valutazione del rischio chimico in quanto, stante il particolare indirizzo di studio, potrebbero essere esposti personale docente e tecnico, studenti che frequentano questo tipo di laboratorio, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. Se la valutazione del rischio rappresenta che, in relazione al tipo e alle quantità impiegate di un agente chimico, in funzione delle modalità di impiego, della tecnologia impiegata, delle misure generali di prevenzione e protezione adottate, e alla frequenza, in termini di tempo, dell’esposizione dei lavoratori si è al di sopra della soglia di rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria e quindi la conseguente nomina del medico competente è obbligatoria. E’ evidente che nei laboratori scolastici l’intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio in modo che sia qualificato “ rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, adottando le adeguate misure preventive e non avendo conseguentemente alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Pertanto si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.

Per completezza è utile una carrellata sui rischi che più frequentemente si incontrano in ambito scolastico (cui forse il Dirigente Scolastico interrogante non ha tenuto presenti!) e che potrebbero richiedere l’avvio di una sorveglianza sanitaria:

Movimentazione manuale dei carichi: vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o alla cucina, ma anche gli educatori degli asili nido: la sorveglianza sanitaria deve essere avviata quando la movimentazione manuale dei carichi sia superiore ad un certo livello (del resto previsto nelle procedure di sicurezza).
Esposizione a VDT: potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori di informatica. Anche in questo caso la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l’esposizione è uguale o superiore ad un certo livello, come 20 ore settimanali (tempo difficilmente raggiungibile in ambito didattico!).
Rischio rumore: ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato. Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria si rende necessaria quando il livello di esposizione quotidiana (LEP,d) è superiore a 85 decibel o a 80 decibel per gli alunni adolescenti.
Rischio biologico: si tratta di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l’eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Nella quasi totalità dei casi non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee, e in qualche caso, profilassi vaccinale.