Approfondimento

L’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all’interno della scuola

Il compito principale di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sta nel monitorare la gestione della sicurezza affinché siano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il RLS è dunque il punto di riferimento dei lavoratori sugli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. E’ opportuno precisare che il RLS è l’unico soggetto sensibile che non ha responsabilità specifiche se non quelle derivanti dal mandato elettorale passivo e per ciò tale che la sua funzione è altamente pregnante all’interno dell’azienda.
La nomina del Rappresentante dei lavoratori, definita dall’art.47, è affidata a un’assemblea di lavoratori che lo sceglie tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato (al datore di lavoro spetta la comunicazione annuale all’Inail della nomina dell’RLS).
L’incarico come RLS dura 3 anni, durante i quali esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali:

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione);
  • Azione consultiva (consultazione preventiva);
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni e alle varie fasi di prevenzione);
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).

Per l’espletamento del proprio mandato a ogni RLS spettano 40 ore annue di permessi retribuiti.
Il RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza, che può interagire con tutti gli altri lavoratori e per loro conto:

  • sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • partecipa alla prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del rischio fino alla progettazione e applicazione delle misure di sicurezza);
  • agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Per raggiungere questi obiettivi, il RLS:

  • controlla le condizioni di rischio nell’azienda, monitorando eventuali cambiamenti;
  • promuove le attività della sicurezza;
  • formula proposte e iniziative inerenti all’attività di prevenzione, nonché ricorsi alle autorità competenti;
  • partecipa alle verifiche delle autorità competenti;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.

La formazione e l’aggiornamento obbligatori

La formazione dell’RLS è obbligatoria ed è il datore di lavoro a doversi far carico delle spese necessarie per la frequenza del corso e del successivo aggiornamento, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs 81/08.
La formazione deve avvenire sempre durante l’orario di lavoro, i contenuti devono essere in linea con quanto stabilito dal Testo Unico ed elaborati con un linguaggio facilmente comprensibile. Questo aspetto richiede un’attenzione maggiore in caso di  lavoratori immigrati, la cui conoscenza della lingua va verificata prima del corso.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  •  principi giuridici comunitari e nazionali;
  •  legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

Il RLS nella scuola

Nelle scuole il RLS è scelto dagli RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) al loro interno, talvolta si ricorre in caso di impossibilità della prima opzione  a un’elezione che coinvolge tutti i lavoratori. In attesa della nomina il datore di Lavoro/dirigente Scolastico potrà ricorrere all’ausilio del RLS territoriale (RLST).
L’art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 stabilisce che il RLS ha diritto a frequentare un apposito corso di formazione per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo. La formazione consiste in un corso di almeno 32 ore e un aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista.

Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei lavoratori (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/08) ed è:

  • uno per le scuole fino a duecento lavoratori;
  • tre per le scuole con un numero di lavoratori da duecento a mille;
  • sei per le scuole con un numero di lavoratori superiore a mille.

Una volta nominato, le specifiche attribuzioni del RLS a scuola sono:

  • libero accesso a qualsiasi luogo della scuola;
  • essere preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico per la valutazione dei rischi e la designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • ricevere un’adeguata formazione alla sicurezza;
  • avere accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica;
  • promuovere le misure di sicurezza e farsi portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • interagire con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti;
  • partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

L’importanza di un RLS all’interno della Scuola

Ogni scuola ha un dirigente scolastico a cui spetta l’organizzazione della sicurezza che si basa sul coinvolgimento di tutto il personale attivo nell’istituto. Le scuole, infatti, al pari delle aziende con più di 10 lavoratori, sono tenute a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): una mappatura dei rischi accompagnati da misure di prevenzione e di gestione. Nel documento va precisato l’organigramma e i dati della scuola, il numero di allievi e di dipendenti (compreso eventuali lavoratori autonomi o saltuari), le ore di lavoro e le attività extrascolastiche oltre alla valutazione dei rischi in base alla struttura dell’edificio e delle aule. Il DVR è quindi uno strumento in divenire che asseconda i cambiamenti e che per questo va inteso come un documento da aggiornare periodicamente.
Il comma 2 dell’art.29 stabilisce che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi ed elabori il relativo documento previa consultazione del/dei RLS.
Il compito più impegnativo per il RLS è sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi.
La scuola in cui nessun membro delle RSU d’istituto né altro lavoratore intende svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno e in questo caso le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST.
È quindi obbligatorio avere un RLS, ma non è obbligatorio eleggerlo all’interno del proprio personale. Tuttavia, un RLS interno può essere una chiave di volta per la diffusione della cultura della sicurezza, che non riguarda solo l’adempimento normativo, ma l’adozione di uno stile di vita basato sulla consapevolezza dei rischi e sul senso di responsabilità individuale. Per questo, un RLS interno può essere fautore di un vero e proprio cambiamento di mentalità nel proprio istituto e supportare e affiancare gli altri docenti nelle attività didattiche promosse dalla scuola. Il concetto di sicurezza, infatti, così inteso, può essere veicolato e trasmesso attraverso attività educative e prettamente scolastiche, prevedendo momenti informativi e formativi per gli alunni e per il personale scolastico all’interno del Piano di formazione.
Nell’ottica della cultura della sicurezza, la valutazione del rischio però non si limita all’ambito tecnico (planimetrie, agibilità, uscite di sicurezza, scale antincendio ecc), ma comprende anche fattori ambientali che incidono sul benessere collettivo: parametri non facilmente misurabili in quanto legati a dinamiche relazionali che possono essere rilevate con un’attenta osservazione soprattutto da chi conosce già l’ambiente e le dinamiche sociali della specifica scuola.
Si tratta di quelle variabili di rischio che il Testo Unico definisce come “stress lavoro- correlato, differenza di genere, differenza di età, provenienza da altri Paesi”  ovvero aspetti che, se trascurati, possono trovare proprio nella realtà scolastica un terreno fertile per fenomeni di discriminazione e bullismo. La figura di un RLS interno assume quindi una valenza fondamentale nella valutazione del rischio “sociale” che se prontamente riconosciuto,  contribuisce alla costruzione di spazi sicuri e quindi democratici, garantendo un clima sereno e la possibilità di crescere in sicurezza.

Immagine RLS